Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 5 — Stato di emergenza e potere di ordinanza

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Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123

6

Il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20".

Testo in vigore dal 17 luglio 2008 al 22 agosto 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 418/1992

    Questione infondata
    9 novembre 1992

    Non è irrazionale che, a fronte di eventi calamitosi che determinino un imminente e grave pericolo per l'integrità di beni fondamentali individuali e collettivi, siano individuate autorità in grado di agire immediatamente coordinando l'azione di tutti gli organismi implicati, ne' è irrazionale che tali autorità siano individuate in quelle statali, tenuto conto del coinvolgimento nella emergenza di amministrazioni di ogni livello, incluso quello statale; non è perciò contestabile dalle Regioni che gli organi centrali possono nominare "commissari delegati" in presenza di eventi calamitosi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, ne' che il prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale quando l'evento calamitoso comunque richieda l'intervento di più enti ed amministrazioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalità degli artt. 5, comma quarto, e 14, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile).

    Art. 117 cost. · Art. 1 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 2 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 4 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 6 febbraio 2018 — oggiabrogatoper 9 anni
  2. 13 agosto 2017 — 6 febbraio 2018per 6 mesi
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  4. 24 gennaio 2016 — 14 giugno 2016per 5 mesi
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  6. 29 giugno 2014 — 30 dicembre 2014per 6 mesi
  7. 1 marzo 2014 — 29 giugno 2014per 4 mesi
  8. 16 ottobre 2013 — 1 marzo 2014per 5 mesi
  9. 18 settembre 2012 — 16 ottobre 2013per un anno
  10. 14 luglio 2012 — 18 settembre 2012per 2 mesi
  11. 27 febbraio 2011 — 14 luglio 2012per un anno
  12. 16 settembre 2010 — 27 febbraio 2011per 5 mesi
  13. 28 febbraio 2010 — 16 settembre 2010per 7 mesi
  14. 1 marzo 2009 — 28 febbraio 2010per 12 mesi
  15. 22 agosto 2008 — 1 marzo 2009per 6 mesi
  16. 17 luglio 2008 — 22 agosto 2008per un mese
  17. 17 marzo 1992 — 17 luglio 2008testo originarioper 16 anni

urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art5 · fonte su Normattiva