Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 76 — Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia

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Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349. A decorrere dal 1 gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terra' contabilita' separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi e vi provvedera' secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza. Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, per i contributi di malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti. I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione. Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, e' tenuto ad avvalersi di personale degli enti gia' preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS. A decorrere dal 1 gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da convenzioni gia' stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 1 marzo 1980

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 431/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    È manifestamente infondata in quanto già dichiarata non fondata con precedenti sentenze, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 57, 76, L. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, primo comma, lett. b), D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in L. 29 febbraio 1980 n.33), 12, D.L. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in L. 26 settembre 1981 n. 537), 14, L. 26 aprile 1982 n. 181, 14 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638), 33, L. 27 dicembre 1983 n. 730, 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 L. 28 febbraio 1981 n. 41, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 36, 53, 101 Cost. - per quanto concerne i contributi obbligatori di malattia. - cfr. S.nn. 167/1986, 431/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 167/1986

    Questione infondata
    1 luglio 1986

    L'assunto che la partecipazione contributiva imposta ai liberi professionisti per le relative prestazioni sanitarie sarebbe più gravosa di quella richiesta, singulatim, ad altre categorie di assistiti (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, lavoratori dipendenti), è in assoluto concretamente indimostrato; senza dire che non costituisce idoneo tertium comparationis il riferimento indiscriminato e generico all'una o all'altra delle categorie degli assistiti. L'intero sistema della contribuzione sociale di malattia, inoltre, non confligge, per difetto di razionale univocità degli orientamenti di fondo e dei criteri contributivi adottati, con il principio di eguaglianza inteso come espressione di coerenza dell'ordinamento giuridico. Nella specie il legislatore con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, pur realizzando un radicale mutamento al previgente sistema mutualistico, caratterizzato da una generalizzata diversificazione sia delle prestazioni mutualistiche che delle relative contribuzioni, ha tenuto conto di una gradualità sinallagmatica tra prestazioni (da verificare) e contribuzioni (da adeguare), procedendo, perciò, con gradualità al fine di colmare nel "lungo periodo" i preesistenti divari nei livelli contributivi fra categorie ex mutuate. Tale gradualità, da non protrarsi indefinitivamente, non può dirsi manifestamente irrazionale, ai fini dell'art. 3 Cost. (e degli artt. 32, 35 e 38 richiamati come corollario), ne' viola l'art. 97 Cost. e tanto meno il bene della salute che ritrova in concreto garanzia oggettiva nel buon andamento della P.A.. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730, in riferimento agli artt. 3, 32, 35, 38 e 97 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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