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E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998. 2 L'Autorita' approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative. Le societa' di cui al presente comma devono essere di nazionalita' italiana ovvero di uno Stato appartenente allUnione europea. Il controllo delle societa' da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti all'Unione europea e' consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocita, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle societa' richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorita, limitatamente alla radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessita' del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile l999. 2 Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

  • a)per le emittenti radiotelevisive nazionali:
  • 1)una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;
  • 2)una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata allinformazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;
  • b)per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
  • 1)la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
  • 2)la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  • 3)la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e lingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni:
  • 4)la possibilita' per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;
  • 5)la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e televendite.
  • 6)in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;
  • 7)nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilita' sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicita' pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dallarticolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilita' sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso luso del satellite, nella misura prevista dalla norme vigenti. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire lirradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in unarea geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una riserva di frequenze:
  • a)per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
  • b)per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite. L'Autorita, in relazione alleffettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorita' dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorita' assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque e' attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuta a presentare all'Autorita' un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarieta' del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorita' si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'autorita', valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita' ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge piu' reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni ((l'Autorita' adotta)), sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge. 2 Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente disciplina, in particolare per cio' che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da piu' unita' abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unita' le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 SETTEMBRE 1997, N. 328, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1997, N. 410. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma lesercizio del credito,". Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' inserito il seguente: "Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna". Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni allutenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni allutenza. Sono consentite le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva di cui allarticolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attivita' televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa' cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dellinteressato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dellanno il canone e' dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di societa' concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si fara' riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive. Il comma 45 dellarticolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente: "45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997". Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non e' dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

La legge 30 aprile 1998, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche', limitatamente alla rete non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi."

Testo in vigore dal 25 marzo 2001 al 28 novembre 2002

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 466/2002

    Ha colpito questo articolo
    20 novembre 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi televisivi delle emittenti private irradiati sul territorio nazionale con tecnica analogica, che eccedano i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Infatti la legittimità sul piano costituzionale di un regime transitorio - legato ai tempi di realizzazione dei sistemi alternativi di trasmissione - necessita di un termine congruo e definitivo, in mancanza del quale la oggettiva situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica, finisce per favorire le concentrazioni e determina la lesione dell'ineludibile principio del pluralismo informativo esterno e del principio della concorrenza. - La Corte aveva già esaminato la questione, rilevando la illegittimità della situazione, con la citata sentenza n. 420/1994. - In tema di accesso al sistema radiotelevisivo, v. citata sentenza n. 112/1993. - Sulla insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle esigenze costituzionali connesse all'informazione, v. citate sentenze n. 826/1988 e n. 155/2002. - Sulla legittimità condizionata di un regime transitorio, richiamo alle sentenze n. 420/1994 e n. 826/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 125/2006

    Questione inammissibile
    24 marzo 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS (Adozi…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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