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Il presidente ha tutti i poteri di rappresentanza dell'Ente, puo' deliberare in via di urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1961 al 9 ottobre 1964
