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[1]Il contributo stabilito nel n. 2 dell'art. 17 e' corrisposto dalle misure seguenti:

  • A)Giudizi civili. - Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione..... L. 25 - Procedimenti davanti ai pretori............. L. 100 - Procedimenti davanti ai Tribunali............ L. 250 - Procedimenti davanti alle Corti di appello........ L. 350 - Procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra..................... L. 500
  • B)Giudizi penali.

[2]1. - Procedimenti davanti ai pretori............. L. 100 2. - Procedimenti davanti ai Tribunali............ L. 200 3. - Procedimenti davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise............................ L. 300 4. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione....... L. 400

  • C)Procedimenti nei quali sia stata fatta costituzione di parte civile.

[3]1. - Davanti ai pretori.................... L. 150 2. - Davanti ai Tribunali................... L. 300 3. - Davanti alle Corti di appello e alle Corti di assise... L.400 4. - Davanti alla Corte di cassazione............. L. 500

  • D)Giurisdizioni speciali, amministrative e tributarie.

[4]1. Procedimenti con unico grado di giurisdizione....... L. 350 2. - Procedimenti con doppio grado di giurisdizione: 1° grado........................... L. 250 2° grado........................... L. 350 3. - Procedimenti davanti alle Commissioni centrali...... L. 500 Il contributo stabilito nel presente prospetto e' unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Ro…

    Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 53 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 19 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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