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[1]Il contributo stabilito nel n. 2 dell'art. 17 e' corrisposto dalle misure seguenti:
- A)Giudizi civili. - Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione..... L. 25 - Procedimenti davanti ai pretori............. L. 100 - Procedimenti davanti ai Tribunali............ L. 250 - Procedimenti davanti alle Corti di appello........ L. 350 - Procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra..................... L. 500
- B)Giudizi penali.
[2]1. - Procedimenti davanti ai pretori............. L. 100 2. - Procedimenti davanti ai Tribunali............ L. 200 3. - Procedimenti davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise............................ L. 300 4. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione....... L. 400
- C)Procedimenti nei quali sia stata fatta costituzione di parte civile.
[3]1. - Davanti ai pretori.................... L. 150 2. - Davanti ai Tribunali................... L. 300 3. - Davanti alle Corti di appello e alle Corti di assise... L.400 4. - Davanti alla Corte di cassazione............. L. 500
- D)Giurisdizioni speciali, amministrative e tributarie.
[4]1. Procedimenti con unico grado di giurisdizione....... L. 350 2. - Procedimenti con doppio grado di giurisdizione: 1° grado........................... L. 250 2° grado........................... L. 350 3. - Procedimenti davanti alle Commissioni centrali...... L. 500 Il contributo stabilito nel presente prospetto e' unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956
