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Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, e' tenuto a corrispondere ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:

  • 1)davanti agli uffici di conciliazione.......... L. 100
  • 2)davanti ai pretori................... L. 200
  • 3)davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative................ L. 300
  • 4)davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise ed alle Corti di appello................... L. 400
  • 5)davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette...... L.500
  • 6)davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
  • a)se di primo grado.................. L. 300
  • b)se di secondo grado o unico grado.......... L. 400

Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Ro…

    Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 53 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 19 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 203 parole tolte, 175 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Il contributo stabilito nel n. 2 dell'art. 17 e' corrisposto dalle misure seguentiaggiunto: Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, e' tenuto a corrispondere ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:

tolto: A) Giudizi civili. - Procedimentiaggiunto: 1) davanti agli uffici di conciliazione..... tolto: L. 25 - Procedimenti davanti ai pretoriaggiunto: .....tolto: ......... L. 100 tolto: - Procedimenti davanti ai Tribunali

aggiunto: 2) davanti ai pretori............ tolto: L. 250 - Procedimenti davanti alle Corti di appelloaggiunto: .......tolto: .. L. 350 - Procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra aggiunto: L. 200

aggiunto: 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative................tolto: ..... L. 500 aggiunto: L. 300

tolto: B) Giudizi penali.

tolto: 1. - Procedimenti davanti ai pretori............. L. 100 2. - Procedimenti davanti ai Tribunali............ L. 200 3. - Procedimenti davantiaggiunto: 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di tolto: appello aggiunto: assise ed alle Corti di tolto: assise aggiunto: appello...................tolto: ......... L. 300 4. Procedimenti aggiunto: L. 400

aggiunto: 5) davanti alla Corte tolto: di cassazione....... L. 400

tolto: C) Procedimenti nei quali sia stata fatta costituzione di parte civile.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 1. - Davanti ai pretori.................... L. 150 2. - Davanti ai Tribunali................... L. 300 3. - Davanti alle Corti di appello e alle Corti di assise... L.400 4. - Davanti alla Corte di cassazione aggiunto: costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette......tolto: ....... L.500

tolto: D) Giurisdizioni speciali, amministrative e tributarie.aggiunto: 6) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:

tolto: 1. Procedimenti con unico grado di giurisdizione....... L. 350 2. - Procedimenti con doppio grado di giurisdizione: 1° gradoaggiunto: a) se di primo grado..................tolto: ......... L. 250 2° aggiunto: L. 300

aggiunto: b) se di secondo grado o unico grado..........tolto: ................. L. 350 3. - Procedimenti davanti alle Commissioni centrali...... L. 500 Il contributo stabilito nel presente prospetto e' unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato. aggiunto: L. 400

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art19 · fonte del testo