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Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari, e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:
- 1)davanti agli Uffici di conciliazione......... L. 200
- 2)davanti ai pretori.................. L. 400
- 3)davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti d'assise di primo grado e alle Giunte provinciali amministrative. L. 600
- 4)davanti alle Corti d'appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello.... L. 800
- 5)davanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale della imposte dirette e indirette. L. 1.000
- 6)davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
- a)se di primo grado................. L. 600
- b)se di secondo grado o unico grado......... L. 800
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965
