Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963. Leggi il testo vigente →

((E' dovuto a la Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

  • a)sentenze di qualunque autorita' giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;
  • b)decreti penali di condanna;
  • c)ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'art. 588 Codice procedura civile;
  • d)decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;
  • e)ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'art. 789, ultimo comma, stesso Codice;
  • f)decreti emessi dal pretore ai sensi dell'art. 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;
  • g)decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • h)decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • i)provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire 250 per le sentenze dei conciliatori; lire 300 per i decreti penali; lire 800 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative; lire 1500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali; lire 2000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello; lire 3000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette. Il contributo e' unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo e' riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non puo' aver luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da, chi richiede la prima copia sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento)).

Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Ro…

    Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 53 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 19 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 69 parole tolte, 490 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Il contributo previsto dal n. 3 dell'art. 17 e' corrisposto presso l'Ufficio del registro, all'atto della registrazione della sentenza,aggiunto: E' dovuto a la Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

aggiunto: a) sentenze di qualunque autorita' giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

aggiunto: b) decreti penali di condanna;

aggiunto: c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'art. 588 Codice procedura civile;

aggiunto: d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;

aggiunto: e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'art. 789, ultimo comma, stesso Codice;

aggiunto: f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'art. 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

aggiunto: g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

aggiunto: i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: tolto: di lire 500 aggiunto: lire 250 per le sentenze dei conciliatori; lire 300 per i decreti penali; lire 800 per le sentenze tolto: definitive emesse dai Pretori; di lire 1200 aggiunto: e per gli altri provvedimenti dei pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative; lire 1500 per le sentenze tolto: emesse dai Tribunali; di aggiunto: e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali; lire 2000 per le sentenze tolto: emesse dalle Corti di appello; di aggiunto: e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello; lire 3000 per le sentenze tolto: emesse dalla aggiunto: della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, tolto: dal Consiglio di stato, dalla aggiunto: del Consiglio di Stato, della Corte dei conti tolto: dalaggiunto: , escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche tolto: e dalaggiunto: , del Tribunale supremo militaretolto: . La registrazione e la spedizione aggiunto: e della Commissione centrale delle imposte dirette. Il contributo e' unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo e' riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia tolto: delle sentenze aggiunto: di tali provvedimenti non puo' aver luogo se tolto: non sia corrisposto il contributo sopra indicato aggiunto: il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da, chi richiede la prima copia sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale tolto: riscossione aggiunto: riscosso a favore di terzitolto: . L'Ufficio aggiunto: e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare tolto: di tale riscossione aggiunto: delle riscossioni, dedotto l'aggio del tolto: due aggiunto: 2 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art22 · fonte del testo