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((E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

  • a)sentenze di qualunque autorita' giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori, e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;
  • b)decreti penali di condanna non opposti;
  • c)ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;
  • d)decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura- civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;
  • e)ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;
  • f)decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;
  • g)decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • h)decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • i)provvedimenti in materia, di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;
  • l)decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle Imposte dirette;
  • m)lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura, civile;
  • n)verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire 500 per le sentenze dei conciliatori; lire 600 per i decreti penali; lire 1.600 per le sentenze e per gli altri provvedi menti dei pretori; lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise, e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, e delle giurisdizioni speciali; lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello; lire 6.000 per le sentenze della Corte Costituzionale; della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette; lire 1.600 per le decisioni di cui alla lettera l); lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m); lire 1.600 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore, lire 3.000 per quelli redatti, innanzi ai Tribunali, ai giudici addetti ai medesimi; lire 4.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti. Il contributo e' unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esecuzione dell'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo riscosso mediante applicazione delle i marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli Organi giurisdizionali che emettono provvedimenti medesimi ed e' a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio prima copia di tali provvedimenti non puo' avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa, l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento)).

Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Ro…

    Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 53 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 19 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963. 46 parole tolte, 166 parole aggiunte in 13 capoversi.

E' dovuto tolto: a la aggiunto: alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorita' giurisdizionale, anche se emesse in tolto: camera di consiglio aggiunto: Camera di Consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatoriaggiunto: , e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna aggiunto: non opposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi tolto: dell'art. 588 Codice aggiunto: dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di proceduraaggiunto: - civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 aggiunto: dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civileaggiunto: , ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 789, ultimo comma, aggiunto: dello stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2tolto: , 3 e 4, 163aggiunto: ), 3) e 4), 163, primo comma, 188aggiunto: , primo comma, 193aggiunto: , primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97aggiunto: , primo comma, 110, 117, 157aggiunto: , secondo comma, 159, 190aggiunto: , primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materiaaggiunto: , di volontaria giurisdizione di competenza dei pretoritolto: , dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorioaggiunto: ;

aggiunto: l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle Imposte dirette;

aggiunto: m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura, civile;

aggiunto: n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire tolto: 250 aggiunto: 500 per le sentenze dei conciliatori; lire tolto: 300 aggiunto: 600 per i decreti penali; lire tolto: 800 aggiunto: 1.600 per le sentenze e per gli altri tolto: provvedimenti dei pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative; lire 1500 aggiunto: provvedi menti dei pretori; lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise tolto: e delleaggiunto: , e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, e delle giurisdizioni speciali; lire tolto: 2000 aggiunto: 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello; lire tolto: 3000 aggiunto: 6.000 per le sentenze della Corte tolto: costituzionale, aggiunto: Costituzionale; della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse … delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte direttetolto: . aggiunto: e indirette; lire 1.600 per le decisioni di cui alla lettera l); lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m); lire 1.600 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore, lire 3.000 per quelli redatti, innanzi ai Tribunali, ai giudici addetti ai medesimi; lire 4.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti. Il contributo e' unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, tolto: sia pure con esenzione da imposta aggiunto: anche se in esecuzione dell'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazionetolto: , dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo tolto: e' riscosso mediante applicazione delle aggiunto: i marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli tolto: organi aggiunto: Organi giurisdizionali che emettono tolto: i provvedimenti medesimi ed aggiunto: e' a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio tolto: della prima copia di tali provvedimenti non puo' tolto: aver aggiunto: avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto datolto: , chi richiede la prima copia sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della … carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassaaggiunto: , l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art22 · fonte del testo