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Il contributo previsto dal n. 3 dell'art. 17 e' corrisposto presso l'Ufficio del registro, all'atto della registrazione della sentenza, nella seguente misura: di lire 500 per le sentenze definitive emesse dai Pretori; di lire 1200 per le sentenze emesse dai Tribunali; di lire 2000 per le sentenze emesse dalle Corti di appello; di lire 3000 per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di stato, dalla Corte dei conti dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e dal Tribunale supremo militare. La registrazione e la spedizione della prima copia delle sentenze non puo' aver luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato. L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscossione a favore di terzi. L'Ufficio versa mensilmente alla Cassa l'ammontare di tale riscossione, dedotto l'aggio del due per cento.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956
