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Il contributo previsto dal n. 3 dell'art. 17 e' corrisposto presso l'Ufficio del registro, all'atto della registrazione della sentenza, nella seguente misura: di lire 500 per le sentenze definitive emesse dai Pretori; di lire 1200 per le sentenze emesse dai Tribunali; di lire 2000 per le sentenze emesse dalle Corti di appello; di lire 3000 per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di stato, dalla Corte dei conti dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e dal Tribunale supremo militare. La registrazione e la spedizione della prima copia delle sentenze non puo' aver luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato. L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscossione a favore di terzi. L'Ufficio versa mensilmente alla Cassa l'ammontare di tale riscossione, dedotto l'aggio del due per cento.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Ro…

    Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 53 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 19 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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