L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosita' entro il termine di sei mesi, che gli verra' fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 18 luglio 1986 n. 201 (in G.U. la s.s. 25/07/1986 n. 36), ha dichiarato che "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell'art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalita' anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi".

Testo vigente dal 26 luglio 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/1986

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1986

    Va dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sostituito dall'art. 21, legge 25 febbraio 1963, n. 289 - nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione, nella totalità, anziché nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi -, posto che detta questione è stata rimessa alla Corte senza il previo necessario esame della eccezione - formulata nel giudizio di provenienza - di improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento della prevista procedura amministrativa).

    Art. 38 cost. · Art. 45 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 21 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 luglio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 18 luglio 1986 n. 201 (in G.U. la s.s. 25/07/1986 n. 36), ha dichiarato che "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell'art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalita' anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art45 · fonte del testo