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Qualora l'iscritto muoia prima di avere conseguito il diritto alla pensione la liquidazione del capitale accreditato nel sito conto individuale spetta agli eredi e, in mancanza di eredi; le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato dal Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di pareri contrario il Consiglio stesso deve darne comunicazione agli interessati perche' possano presentare entro il termine di un mese le loro controdeduzioni che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art44 · fonte del testo