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Ogni anno dall'importo delle entrate previste dai numeri 2, 3, 4 e 8 dell'art. 17 sono prelevate le somme occorrenti per il trattamento di assistenza a norma dell'art. 19, le somme ocorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa. Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art51 · fonte del testo