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Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dell'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli i iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare della quota di accreditamento elevata, a lire 36 mila all'anno, per gli avvocati che abbiano superato i 50 anni di eta' e l'ammontare del contributo personale previsto dall'art. 25, da questi ultimi dovuto, non puo' essere inferiore alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi determinata a norma delle precedenti disposizioni e la somma di lire 36.000.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art55 · fonte del testo