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Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarieta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'eta' della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita. Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale con lo stesso provvedimento si determinano le modalita' di applicazione delle tariffe. Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalita' di cui al comma; precedente. Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritto alla "Mutualita' pensioni" anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.

Testo in vigore dal 3 aprile 1963 al 18 marzo 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 78/1993

    Ha colpito questo articolo
    11 marzo 1993

    La non rivalutabilità dei contributi versati, a fini di pensione di invalidità e vecchiaia, dalle casalinghe iscritte alla "mutualità pensioni", dipende dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento nell'art. 9, L. n. 389 del 1963, e non già - come eccepito 'ex partè - da un vizio dell'attività amministrativa da esso prevista, giacché il potere del Ministro del lavoro di variare, ad intervalli almeno quinquennali, le tariffe di calcolo dei contributi non implica che queste siano determinate tenendo conto anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei versamenti contributivi. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'INPS in ordine alla sollevata questione di costituzionalità dell'art. 9, L. n. 389 cit.).

    Art. 9 Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389~art9 · fonte del testo