Art. 53 — Norma transitoria sugli inquadramenti
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I ricercatori che risulteranno vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; 30, secondo comma; 38, ultimo comma, vengono inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti universita' statali istituite ai sensi della presente legge. Passano altresi', a domanda, a far parte dei suddetti organici, i professori di ruolo per i quali sia stata approvata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la chiamata per trasferimento presso una facolta' delle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; 30, secondo comma: 38, ultimo comma.
Testo in vigore dal 23 agosto 1982 al 3 giugno 1983
