Istituzione di nuove universita'

Art. 53 — Norma transitoria sugli inquadramenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1982 al 3 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

I ricercatori che risulteranno vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; 30, secondo comma; 38, ultimo comma, vengono inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti universita' statali istituite ai sensi della presente legge. Passano altresi', a domanda, a far parte dei suddetti organici, i professori di ruolo per i quali sia stata approvata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la chiamata per trasferimento presso una facolta' delle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; 30, secondo comma: 38, ultimo comma.

Testo in vigore dal 23 agosto 1982 al 3 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art53 · fonte del testo