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Quando si proceda a tassazione separata per singoli contratti di appalto o di forniture, agli oneri imposti dai precedenti articoli sono tenuti sempre i titolari dei contratti medesimi, anche nel caso che essi si siano serviti nella esecuzione dei contratti di cessionari o di subcontraenti. La ripartizione del carico tributario costituisce semplice rapporto di diritto privato fra le parti. Puo' tuttavia la Finanza rivolgersi al cessionario od al sub-contraente, per la imposta che gli compete in relazione agli utili da lui effettivamente conseguiti, quando il titolare del contratto sia morto, od espatriato, o fallito o non abbia attivita' sufficienti a garantire il credito erariale.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
