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Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica la parte del Comune con una o piu' deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale o da notificarsi entro un anno dalla presentazione della dichiarazione. In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento puo' essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o degli Uffici del genio civile. Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.

Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 7 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art17 · fonte su Normattiva