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La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'art. 5 della presente legge.

Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 11 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art2 · fonte del testo