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1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che rettifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011
