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[1]Il Governo belga notifichera' agli Stati interessati: 1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 33, 34 e 35. 2. Le date alle quali la presente Convenzione entrera' in vigore in applicazione dell'articolo 36. 3. Le denunce fatte in applicazione dell'articolo 37 e del paragrafo 2 dell'articolo 39. 4. Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 39 e degli articoli 40 e 42.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascera' copie certificate conformi.
[4](Seguono le firme)
Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011
