Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

L'Ufficio germanico di verifica e compensazione ritirera' le istanze concernenti i crediti di cui agli articoli 2 e 3 le quali pendono dinanzi al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art4 · fonte del testo