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1. Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un conto riepilogativo delle spese e degli introiti della linea. 2. Questo conto e' stabilito secondo le modalita' fissate dall'allegato I alla presente Convenzione. 3. L'avanzo od il deficit risultante da detto conto e' a favore od a carico dello Stato italiano. 4. Il rimborso del deficit o l'accreditamento dello avanzo avviene secondo le modalita' fissate dalla Commissione istituita dall'articolo 19 della presente Convenzione. Ogni semestre puo' essere versato un acconto corrispondente al 50% del risultato di gestione dell'anno precedente. 5. Il regolamento definitivo avverra' entro 12 mesi dalla data della rimessa dei conti.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

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