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1. Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni eseguite, ed il conto dettagliato delle spese sostenute a tal fine nel periodo considerato. 2. La descrizione ed il conto di cui al comma precedente sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo considerato al Governo italiano che provvedera' al rimborso delle spese sostenute dal Governo francese entro il termine di tre mesi a partire dalla data di presentazione del conto, secondo le modalita' fissate di comune accordo dai due Governi.
Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025
