Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

1. Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni eseguite, ed il conto dettagliato delle spese sostenute a tal fine nel periodo considerato. 2. La descrizione ed il conto di cui al comma precedente sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo considerato al Governo italiano che provvedera' al rimborso delle spese sostenute dal Governo francese entro il termine di tre mesi a partire dalla data di presentazione del conto, secondo le modalita' fissate di comune accordo dai due Governi.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~art4 · fonte su Normattiva