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1. Ai fini del calcolo dei contributi annuali delle Parti Contraenti al bilancio di esercizio, il costo globale dei servizi dell'Organizzazione inerenti al controllo dello spazio aereo superiore e' considerato pari alla differenza tra le spese di bilancio di un esercizio e le entrate relative allo stesso esercizio di cui ai paragrafi da b) a f) compreso dell'articolo 22 del presente Statuto. Questo costo globale e' ripartito in due frazioni, in proporzione ai servizi resi alle seguenti categorie di utenti:

  • a)aeronavi civili di Stati non contraenti, ed aeronavi militari, di dogana e di polizia;
  • b)aeronavi civili delle Parti Contraenti. 2. Tale ripartizione e' stabilita per ciascun esercizio, dalla Commissione, in base alla rilevanza dei servizi resi nello spazio superiore alle categorie degli utenti definite qui sopra (con riferimento al penultimo ed al terzultimo anno). Il contributo annuale dell'insieme delle Parti contraenti per quanto riguarda la prima frazione viene determinato detraendo da questa l'ammontare globale dei canoni eventualmente pagati all'Organizzazione dalla categoria corrispondente di utenti. 3. La quota di ciascuna delle Parti Contraenti e' calcolata in proporzione all'importanza dei Prodotti Nazionali Lordi (PNL) delle Parti Contraenti cosi' come sono definiti all'articolo 9 della Convenzione. 4. La formula di ripartizione della seconda frazione tra le Parti Contraenti si basa sul valore dei servizi resi dall'Organizzazione alle aeronavi civili immatricolate nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. Questa formula e' stabilita dalla Commissione e riveduta ogni cinque anni. 5. Il contributo annuo di ciascuna delle Parti Contraenti e' stabilito deducendo dalla sua quota, calcolata mediante applicazione di detta formula, l'ammontare dei canoni eventualmente addebitati a carico degli esercenti per le aeronavi civili immatricolate nel suo territorio.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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