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1. Le votazioni hanno luogo in base alla maggioranza dei voti attribuiti alle Parti Contraenti, rimanendo inteso che questi voti sono attribuiti tenendo conto della stessa ponderazione di quella di cui le Parti Contraenti dispongono in senso alla Commissione in applicazione dell'articolo 9 della Convenzione. 2. Tuttavia, un voto sara' acquisito solo se la maggioranza di cui al capoverso precedente rappresenta almeno la meta' delle Parti Contraenti. 3. In caso di parita' dei voti, il Presidente decide sia di procedere ad un secondo scrutinio durante la stessa seduta, con o senza un'interruzione di breve durata, sia di iscrivere la proposta da deliberare all'ordine del giorno di una nuova seduta di cui stabilisce la data. Qualora la parita' dei voti si riproponga durante la nuova seduta, il voto del Presidente e' predominante.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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