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1. Il Comitato delibera sull'organizzazione tecnica dell'Agenzia che viene proposta a detto Comitato dal Direttore. 2. Esso tuttavia deve sottoporre all'approvazione della Commissione deliberante all'unanimita' dei suoi membri:

  • a)i progetti relativi al numero ed alla ubicazione dei centri di controllo o di informazione di volo ed al loro campo di azione;
  • b)le misure per la creazione di centri di ricerca e di sperimentazione e di scuole di perfezionamento e di specializzazione o di altri organismi stabiliti in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 2 dei presenti Statuti.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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