• a)Il Consiglio approvera', nella prima sessione ordinaria che terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il bilancio dei contributi e delle spese corrispondenti al conto amministrativo per il periodo che intercorre tra la data dell'entrata in vigore del presente Accordo e la fine del primo esercizio finanziario. In seguito, esso approva un bilancio annuo analogo per ogni esercizio finanziarie. Qualora ad un momento qualsiasi nel corso di un esercizio finanziario, il saldo restante nel conto amministrativo appaia, a causa di circostanze impreviste che si sono verificate o che rischiano di verificarsi, insufficiente per far fronte alle spese amministrative del Consiglio, quest'ultimo puo' approvare il bilancio supplementare necessario per il resto di detto esercizio.
  • b)Sulla base dei bilanci menzionati al paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio fissa in lire sterline il contributo al conto amministrativo di ogni paese partecipante che e' tenuto a versare tutto il suo contributo al Consiglio appena viene informato della cifra stabilita. I paesi partecipanti che detengono 21 o piu' voti alla data della fissazione del loro contributo pagano ciascuno l'1 per cento del bilancio totale ed i paesi partecipanti che detengono 20 voti o meno alla data della fissazione del loro contributo pagano ciascuno i tre decimi dell'1 per cento del bilancio totale. Per quella parte del bilancio che non e' finanziata mediante detti pagamenti, ogni paese partecipante versa per ciascun voto che detiene alla data della fissazione del suo contributo due millesimi dell'importo totale richiesto.
  • c)Ogni paese partecipante che entro i sei mesi successivi alla data in cui e' stato informato dell'ammontare del suo contributo al conto amministrativo non ha provveduto al versamento, puo' essere privato del suo diritto di voto dal Consiglio. Se detto paese non ha versato il proprio contributo entro i 12 mesi che seguono la data dell'avviso, puo' essere privato dal Consiglio di ogni altro diritto che possiede in virtu' dell'Accordo, restando inteso che, non appena ricevuta la somma del contributo dovuto, il Consiglio consentira' che il paese interessato eserciti nuovamente i diritti di cui esso fosse stato privato ai sensi del presente paragrafo.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art19 · fonte su Normattiva