1. Nel settore delle carni bovine, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, validi per qualita' comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. 2. Sono parimenti applicabili in questo settore gli articoli 241, 242 e 255. 3. L'importo compensativo per gli altri prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato mediante coefficiente da determinare.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art313 · fonte su Normattiva