In base all'art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 - il quale prevede che nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto -, il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria, estraneo al reato, finisce col subire a titolo meramente oggettivo le conseguenze patrimoniali dell'illecito penale commesso da altri, mentre - se in deroga alla disciplina generale della confisca, stabilita dall'art. 240 cod. pen., la obbligatorietà della confisca delle cose suddette trova una ragionevole giustificazione ai fini di una lotta più incisiva del contrabbando, ritenuto dal legislatore, secondo il suo libero apprezzamento, particolarmente lesivo degli interessi finanziari dello Stato -, altrettanto non può dirsi quando essa si traduce in un'ingiustificata violazione del diritto sulla cosa che spetti a terzi estranei al reato, a meno che sia rilevabile nei loro confronti un quid senza il quale il reato, pur nell'inconsapevolezza di questo, non sarebbe avvenuto o, comunque, non sarebbe stato agevolato. E senza il quale l'art. 116 si pone al di fuori della logica giuridica che sta a fondamento delle misure di sicurezza: la previsione, cioè, di una potenziale pericolosità sociale dei soggetti a cui si applicano. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - perché in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 42, terzo comma, Cost. - l'art. 116, primo comma, della legge suindicata, nella parte in cui impone la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza, e di conseguenza, limitatamente alla medesima parte (ai sensi dell'art. 27 legge n. 87 del 1953), gli artt. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sui monopoli dei sali e tabacchi).
Art. 116 Legge doganale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 301 Testo unico in materia doganale · Art. 87 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi