Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1987

    Ha colpito questo articolo
    19 gennaio 1987

    In conformità ai principi già enunciati in precedenti declaratorie di incostituzionalità delle medesime disposizioni, deve affermarsi che, al di fuori dell'ipotesi di cose il cui possesso configura un'illeceità obbiettiva in senso assoluto (la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone) e che legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 27, comma primo, Cost. - gli artt. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 116, comma primo, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trasfuso nell'art. 301, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino di proprietà di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto. - cfr. S. nn. 229/1974 e 259/1976

    Art. 66 Legge doganale · Art. 116 Legge doganale

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  • Sentenza n. 259/1976

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1976

    Le disposizioni di cui agli artt. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale, contengono previsioni di responsabilità oggettiva, perché prescindono del tutto dalla valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto e comminano la confisca delle cose destinate a commettere il reato senza tenere in alcun conto la loro appartenenza. Pertanto, esse sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata. Cfr.: sent. n. 229 del 1974.

    Art. 116 Legge doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale

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  • Sentenza n. 229/1974

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 1974

    In base all'art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 - il quale prevede che nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto -, il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria, estraneo al reato, finisce col subire a titolo meramente oggettivo le conseguenze patrimoniali dell'illecito penale commesso da altri, mentre - se in deroga alla disciplina generale della confisca, stabilita dall'art. 240 cod. pen., la obbligatorietà della confisca delle cose suddette trova una ragionevole giustificazione ai fini di una lotta più incisiva del contrabbando, ritenuto dal legislatore, secondo il suo libero apprezzamento, particolarmente lesivo degli interessi finanziari dello Stato -, altrettanto non può dirsi quando essa si traduce in un'ingiustificata violazione del diritto sulla cosa che spetti a terzi estranei al reato, a meno che sia rilevabile nei loro confronti un quid senza il quale il reato, pur nell'inconsapevolezza di questo, non sarebbe avvenuto o, comunque, non sarebbe stato agevolato. E senza il quale l'art. 116 si pone al di fuori della logica giuridica che sta a fondamento delle misure di sicurezza: la previsione, cioè, di una potenziale pericolosità sociale dei soggetti a cui si applicano. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - perché in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 42, terzo comma, Cost. - l'art. 116, primo comma, della legge suindicata, nella parte in cui impone la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza, e di conseguenza, limitatamente alla medesima parte (ai sensi dell'art. 27 legge n. 87 del 1953), gli artt. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sui monopoli dei sali e tabacchi).

    Art. 116 Legge doganale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 301 Testo unico in materia doganale · Art. 87 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1974 al 6 gennaio 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 29 dicembre 1976, n. 259 (in G.U. 1a s.s. 5/1/1977, n. 4), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e dell'articolo 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata".

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art116 · fonte del testo