Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Fallimento e procedure concorsuali - Procedura di concordato preventivo - Proposta di concordato contenente una transazione fiscale del credito IVA - Possibilità di prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del debito fiscale - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di eguaglianza per la mancata possibilità per l'amministrazione finanziaria di valutare in concreto la convenienza del piano che proponga un importo superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore - Insussistenza - Questione già dichiarata non fondata dalla sentenza n. 225 del 2014 - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182- ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", stabiliscono che la proposta di concordato, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del debito fiscale. La questione è stata già dichiarata infondata dalla sentenza n. 225 del 2014 con riguardo alle medesime disposizioni (nel testo risultante dalle stesse modifiche legislative e dalla stessa interpretazione giurisprudenziale, ritenuta costituire "diritto vivente") in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sulla base dei medesimi argomenti; ed il rimettente non ha prospettato, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia. Per il rigetto di identica questione, v. la citata sentenza n. 225/2014. Sulla manifesta infondatezza della questione quando il rimettente non prospetti, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 280/2014, 240/2014, 180/2014 e 113/2014.
Riguarda ancheart. 182-ter Legge fallimentare
Imposte e tasse - Fallimento e procedure concorsuali - Procedura di concordato preventivo - Proposta di concordato contenente una transazione fiscale del credito IVA - Possibilità di prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del debito fiscale - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di eguaglianza per la mancata possibilità per l'amministrazione finanziaria di valutare in concreto la convenienza del piano che proponga un importo superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore - Insussistenza - Peculiare disciplina derivante dalle regole comunitarie - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182- ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevedono che la proposta di concordato contenente una transazione fiscale, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. Infatti, è la natura dell'IVA, quale «risorsa propria» dell'Unione europea, a spiegare i vincoli per gli Stati membri nella gestione e riscossione dell'imposta, come pure l'inderogabilità della disciplina interna del tributo e, nella specie, la formulazione del censurato art. 182- ter , che, in ossequio al principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria, ha escluso la falcidiabilità del credito IVA in sede di transazione fiscale, consentendone solo la dilazione di pagamento. La previsione legislativa della sola modalità dilatoria non lede il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, dovendo essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo. Né sussiste alcun vulnus per i criteri di «economicità» e di «massimizzazione delle risorse» in considerazione del fatto che persiste in capo all'amministrazione finanziaria la possibilità di riscuotere il tributo in futuro, con la contestuale approvazione di un piano di concordato idoneo a garantire il graduale superamento dello stato di crisi dell'impresa. È, altresì, infondata la censura di violazione del principio di eguaglianza riguardante la mancata possibilità per l'amministrazione finanziaria di valutare in concreto la convenienza del piano che proponga un importo superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore, diversamente da quanto previsto in relazione ad altre categorie di debitori. Un siffatto ragionamento, infatti, accosta trattamenti differenziati che la disciplina del concordato fallimentare prevede per diverse categorie di creditori, non tenendo in debita considerazione le peculiarità della regolamentazione della transazione fiscale del credito IVA. Quest'ultimo non è riconducibile a nessuna delle tradizionali categorie di crediti privilegiati e chirografari, essendo assoggettato ad una disciplina eccezionale attributiva di un trattamento peculiare ed inderogabile, che, consentendo esclusivamente la transazione dilatoria, è tesa ad assicurare il pagamento integrale di un'imposta assistita da un privilegio di grado postergato, in deroga al principio dell'ordine legale delle cause di prelazione. Infine, la normativa censurata è, di per sé, disciplina eccezionale rispetto al principio generale dell'indisponibilità della pretesa erariale. - Sulla compatibilità comunitaria della disciplina impugnata, v. la citata sentenza n. 241/2010. - Sulla violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta, v. ex plurimis l'ordinanza n. 207/2013 e le sentenze nn. 348/2007; 349/2007; 102/2008; 227/2010; 75/2012; 207/2013. - Sul principio dell'assoluta irrilevanza del condono sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dal contribuente, v. la citata sentenza n. 247/2011. - Sul limite all'estensione di norme che costituiscono deroghe a principi generali, v. le sentenza n. 112/2013 e l'ordinanza n. 49/2013.
Riguarda ancheart. 182-ter Legge fallimentare
Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Dichiarazione del tribunale di apertura della procedura - Preventiva valutazione della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei - Mancata previsione - Irragionevolezza - Insufficiente motivazione, in assenza di un diritto vivente, in ordine alle ragioni ritenute ostative ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 162, comma secondo, e 160, primo comma, lett. c ), del medesimo decreto, nel testo modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Poiché sull'interpretazione denunciata come in contrasto con l'art. 3 Cost. manca un diritto vivente e nell'ambito di più indirizzi sussiste un orientamento, del quale lo stesso rimettente dà atto, che ha ritenuto conseguibile, mediante un'interpretazione adeguatrice, l'auspicata soluzione nel senso della sindacabilità della scelta del proponente il concordato di non suddividere i creditori in classi, la questione risulta non sufficientemente motivata in ordine alle ragioni che impedirebbero di adottare un'esegesi costituzionalmente corretta della normativa in esame. Per il consolidato insegnamento secondo cui le norme non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni conformi alla Costituzione, avendo dunque il giudice il dovere di adottare, tra più possibili esegesi di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 338/2009 e n. 310/2009. Sull'onere di ricercare un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, a maggior ragione gravante sul giudice a quo in mancanza di un diritto vivente e in relazione a un complesso normativo recentemente modificato e non concordemente interpretato dalla giurisprudenza di merito, v. la citata ordinanza n. 124/2008.
sentenza 98/2010massima n. 34459 Riguarda ancheart. 163 Legge fallimentareart. 162 Legge fallimentare
Fallimento - Estensione del fallimento al socio occulto illimitatamente responsabile - Omessa previsione di un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento del socio occulto rispetto all’imprenditore individuale e al socio palese cessato dalla società - Erroneità del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente responsabile. Infatti, per un verso, è palesemente erroneo - perché contrario a tutto il sistema normativo in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni della società di persone - il prospettato raffronto tra la situazione del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio occulto di una società irregolare; e, sotto il profilo della ragionevolezza, proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche costituisce il fondamento della disciplina censurata. - V. anche le citate sentenze n. 66/1999 e n. 319/2000, relative a ipotesi - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - di società regolarmente costituite e pubblicizzate.
Riguarda ancheart. 2200 Codice civileart. 187 Legge fallimentareart. 2193 Codice civileart. 147 Legge fallimentare
FALLIMENTO - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO RECEDUTO - RIMEDI PERCHE' POSSA EVITARLA - MANCATA PREVISIONE, NON ESSENDO CONSENTITO AL SOCIO RECEDUTO DI FORMULARE AUTONOMA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO E NEPPURE DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'ESAME DI PROPOSTE PRESENTATE DA ALTRI - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Puo' essendo legittima la estensione del fallimento della societa' ai soci receduti, in quanto egualmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del loro stato di soci, e percio' incidenti sullo stato di insolvenza della societa', non v' ha dubbio che le attuali norme che regolano il fallimento creano una disparita' di trattamento fra i soci attuali della societa' e i soci receduti, laddove non prevedono alcun rimedio, a favore di questi ultimi, per evitare tale estensione, dato che al socio receduto non e' consentito di formulare, ne' prima, ne' a quanto sembra, dopo la dichiarazione del fallimento, una propria proposta di concordato preventivo, e neppure di partecipare all'assemblea dei soci per l'esame di proposte di concordato preventivo presentate da altri. Tuttavia, nella gamma delle sussistenti possibilita', la scelta del rimedio piu' efficace spetta necessariamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, in correlazione agli artt. 2269, 2290, 2293 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
sentenza 52/1991massima n. 16904 Riguarda ancheart. 2290 Codice civileart. 161 Legge fallimentareart. 2269 Codice civileart. 2293 Codice civileart. 147 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE ALLA PROCEDURA - CONDIZIONI - BIENNIO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (O DELLE SOCIETA') - SOPRAVVENUTA IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Perfezionatasi - successivamente alla ordinanza del giudice a quo - la condizione del biennio di iscrizione nel registro delle imprese (o delle societa`), richiesta ai fini della ammissione di un'impresa sociale alla amministrazione controllata, ne consegue la sopravvenuta irrilevanza della questione avente ad oggetto la esclusione delle imprese sociali irregolari dalla procedura di amministrazione controllata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 187, primo comma e 160, primo comma R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 100 disp.att. Cod.civ.).
Riguarda ancheart. 187 Legge fallimentare