Art. 160 fallimentoPresupposti per l'ammissione alla procedura

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L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non e' dichiarato, puo' proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo, se:

  • 1)e' iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilita' per la stessa durata;
  • 2)nei cinque anni precedenti non e' stato dichiarato fallito o non e' stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
  • 3)non e' stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio. La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:
  • 1)che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se e' proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;
  • 2)che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, sempreche' la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art160 · fonte su Normattiva