Art. 19 — Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
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I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe ammministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento in concessione puo' essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. E' in facolta' delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995
