Art. 19 — Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
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((01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6)) I contratti di appalto dei lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
- a)la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
- b)la progettazione esecutiva ((di cui all'articolo 16, comma 5,)) e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora: ((1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piu' del 50 per cento sul valore dell'opera;))
- 2)riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. ((1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara e' indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4)) ((2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da pre- stare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili)) ((2-bis. La durata della concessione non puo' essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonche' norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione)) Le amministrazioni aggiudicatrici ((ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b))) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. ((Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali)). I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo. E' in facolta' ((dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici. (( In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara puo' prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprieta' di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile. 5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti piu' conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonche' le modalita' di aggiudicazione))
Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 18 agosto 2002
