Art. 19 — Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
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((1. I contratti di appalto dei lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
- a)la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
- b)la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
- 1)sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;
- 2)riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici)) Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe ammministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento in concessione puo' essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. ((4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo)) E' in facolta' delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi ((a manutenzione, restauro e scavi archeologici)). ((5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici))
Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998
