Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 19 — Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

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((1. I contratti di appalto dei lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

  • a)la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
  • b)la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
  • 1)sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;
  • 2)riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici)) Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe ammministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento in concessione puo' essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. ((4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo)) E' in facolta' delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi ((a manutenzione, restauro e scavi archeologici)). ((5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici))

Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23520/2025

    19 agosto 2025
    • OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI)
    • CONTENUTO

    In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998, applicabile ratione temporis), la redazione di un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile" costituisce obbligo che, salve le eccezioni previste ex lege, grava sulla P.A. e deriva da norme imperative che integrano il contenuto del contratto ex art. 1374 c.c., cosicché la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali.

    Art. 19 · Art. 16 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 17 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 2 Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1131/2025

    16 gennaio 2025
    • ATTI AMMINISTRATIVI
    • DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

    L'attribuzione del compito di provvedere alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse spettante alla competenza di un ente diverso, che comporti l'assunzione da parte dell'esecutore della veste di stazione appaltante, non configura, di per sé, una delegazione amministrativa intersoggettiva, in virtù della quale l'ente delegato è legittimato ad operare nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di una competenza propria e con piena autonomia e responsabilità, ma origina un fenomeno di collaborazione tra enti nell'esecuzione di opere pubbliche, di talché la stipulazione di contratti di appalto con i terzi non si traduce, salvo diversa previsione contenuta nella delega, nell'assunzione della veste di committente da parte della stazione appaltante, chiamata invece ad operare quale ente prescelto per la realizzazione dell'intervento 25 <!-- pag. 26 --> programmato, e dunque in qualità di nudus minister dell'ente competente, privo di poteri esterni idonei a consentirne l'individuazione quale controparte sostanziale dell'appaltatore.

    Art. 19

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art19 · fonte su Normattiva