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E' demandata alla potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

  • a)alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di supporto tecnico- amministrativo con le annesse normative tecniche;
  • b)alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli incarichi di progettazione;
  • c)alle forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle procedure di accesso a tali atti;
  • d)ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi' norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4, nonche' delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento e' pubblicato in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonche' di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:
  • a)le modalita' di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
  • b)le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
  • c)le forme di pubblicita' dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7;
  • d)i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonche' le modalita' per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
  • e)la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
  • f)i tempi e le modalita' di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
  • g)le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8;
  • h)gli ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 9;
  • i)la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18, nonche' i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;
  • l)specifiche modalita' di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
  • m)le modalita' di espletamento dell'attivita' delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
  • n)le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
  • o)le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
  • p)l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche' le modalita' applicative;
  • q)le modalita' e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
  • r)i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
  • s)le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
  • t)le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
  • u)la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
  • v)la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
  • z)le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
  • aa)la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. Ai fini della predisposizione del regolamento, e' istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art3 · fonte su Normattiva