Art. 10 — Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti
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Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonche' degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse. Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15. Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo e' approvata con provvedimento regionale in conformita' ai singoli ordinamenti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 luglio 1984, n. 219 (in 1a s.s. 01/08/1984, n. 211) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 10, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla "disciplina di legge" in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarita' del rispettivo ordinamento, nonche' dalle disponibilita' del bilancio regionale".
Testo in vigore dal 2 agosto 1984 al 22 agosto 1985
