Art. 10 — Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti
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Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonche' degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse. Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15. ((Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo e' approvata con provvedimento regionale in conformita' ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilita' finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale)).
Testo in vigore dal 22 agosto 1985 al 21 febbraio 1993
