Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 10 — Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti

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Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonche' degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse. Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15. ((Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo e' approvata con provvedimento regionale in conformita' ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilita' finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale)).

Testo in vigore dal 22 agosto 1985 al 21 febbraio 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/1984

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1984

    Inammissibilità per difetto di motivazione - non solo in ordine alla supposta identificazione della "disciplina in base ad accordi" ex art. 3 della legge n. 93, del 1983 con la contrattazione collettiva, direttamente operante, di cui all'art. 39 della Costituzione, ma anche in merito alla attinenza del parametro invocato alla lamentata lesione dell'autonomia regionale - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 10 della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati, per violazione dell'art. 39, quarto comma, Cost., in quanto prevedono una disciplina in base ad accordi sindacali e come componenti della delegazione sindacale, i rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art10 · fonte su Normattiva