Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 12 — Accordi sindacali intercompartimentali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro. La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7. La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale. Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Inammissibilità, in quanto non sorrette da alcun riferimento specifico alle norme censurate, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, concernente gli accordi sindacali, 23, secondo comma, 24 e 25, relativi alla tutela sindacale, della l. 29 marzo 1983, n. 93, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost..

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art12 · fonte su Normattiva