Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 14 — Accordi decentrati

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Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 11. Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonche' da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione e' presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo. Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi. Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Le disposizioni della legge n. 93 del 1983, disciplinanti la composizione delle delegazioni sindacali che debbono partecipare alla stipulazione degli accordi ivi previsti, debbono essere applicate alla Provincia autonoma di Bolzano solo compatibilmente con la tutela delle minoranze disposta dagli artt. 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige e 9 delle relative Norme di attuazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati in riferimento all'art. 89 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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