Art. 30 — Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato
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L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali. La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico. In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro puo' essere articolato, anche con criteri di flessibilita', turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessita' degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro e' disposta, sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di criteri generali emanati dal Ministro competente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993
