Art. 30 — Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato
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L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali. La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)).
Testo in vigore dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001
