Art. 108 — Casi di arresto
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[1]Oltre a quanto e' disposto dal Codice di procedura penale sulla liberta' personale, l'imputato di un reato preveduto in questa legge e' arrestato quando non e' nota la sua identita', ovvero quando si tratta di straniero che non da' idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende.
[2]La liberazione noi, puo' essere ordinata fino a che l'identita' personale dell'imputato non e' stata accertata o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia la detenzione del colpevole non puo' superare il massimo della, pena stabilita dalla legge se si tratta di delitto o di tre mesi se si tratta di contravvenzione. Quando debba essere scarcerato ne e' dato avviso all'Autorita' di pubblica sicurezza.
[3]I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re Imperatore presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato e' stato accertato, se alla scarcerazione non debba provvedere altra autorita' giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.
[4]L'Amministrazione dei Monopoli, le Dogane e l'Intendente di finanza hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al Procuratore del Re Imperatore qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento che possa influire sullo stato di detenzione dell'imputato.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 28 luglio 1983
