Art. 13 — Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale
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[1]Introduzione di prodotti contenenti piu' del 25 per cento di sale.
[2]Puo' essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti piu' del 25 per cento di sale, anche se non siano destinati a scopo alimentare o curativo.
[3]Sulla quantita' di cloruro sodico contenuta nei detti prodotti e' dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952
