Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 21 — Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1952 al 7 novembre 1978. Leggi il testo vigente →

[1]((Il sale comune e' venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto:

  • 1)la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;
  • 2)la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;
  • 3)la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;
  • 4)la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;
  • 5)la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;
  • 6)la fabbricazione della gomma sintetica.

[2]Lo stesso trattamento puo' essere esteso ad altre industrie assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

[3]L'Amministrazione dei monopoli ha la facolta' di escludere dal beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non e concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale)).

Testo in vigore dal 12 dicembre 1952 al 7 novembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952. 38 parole tolte, 202 parole aggiunte in 10 capoversi.

Il sale tolto: non destinato ad usi commestibili e sofisticato con materie venefiche aggiunto: comune e' venduto a prezzo tolto: speciale aggiunto: industriale da stabilire con decreto tolto: Ministeriale aggiunto: del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio tolto: di amministrazione dei monopoli di Stato, ad industrie non comprese fra quelle elencate nell'art. 20"

tolto: Le industrie ammesse all'agevolazione del comma precedente sono determinate con decreto aggiunto: dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto:

aggiunto: 1) la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

aggiunto: 2) la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

aggiunto: 3) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

aggiunto: 4) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

aggiunto: 5) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;

aggiunto: 6) la fabbricazione della gomma sintetica.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: Lo stesso trattamento puo' essere esteso ad altre industrie assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanzeaggiunto: , sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

aggiunto: L'Amministrazione dei monopoli ha la facolta' di escludere dal beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non e concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art21 · fonte del testo