Art. 21 — Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali
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[1]((Il sale comune e' venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto:
- 1)la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;
- 2)la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;
- 3)la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;
- 4)la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;
- 5)la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;
- 6)la fabbricazione della gomma sintetica.
[2]Lo stesso trattamento puo' essere esteso ad altre industrie assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.
[3]L'Amministrazione dei monopoli ha la facolta' di escludere dal beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non e concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale)).
Testo in vigore dal 12 dicembre 1952 al 7 novembre 1978
