Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 21 — Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali

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[1]((Il sale non destinato ad usi commestibili e sofisticato con materie venefiche e' venduto a prezzo speciale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ad industrie non comprese fra quelle elencate nell'art. 20"

[2]Le industrie ammesse all'agevolazione del comma precedente sono determinate con decreto del Ministro per le finanze)).

Testo in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952

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Che cosa è cambiato dal 8 novembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 8 novembre 1947. 126 parole tolte, 32 parole aggiunte in 8 capoversi.

Il sale tolto: comune aggiunto: non destinato ad usi commestibili e sofisticato con materie venefiche e' venduto a prezzo tolto: industriale aggiunto: speciale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei tolto: Monopoli aggiunto: monopoli di Stato, tolto: alle industrie aventi per oggetto: aggiunto: ad industrie non comprese fra quelle elencate nell'art. 20"

tolto: 1° la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

tolto: 2° la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

tolto: 3° la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

tolto: 4° la depurazione dell'acqua con la permutite con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

tolto: 5° la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluossilicato sodico;

tolto: 6° la fabbricazione della gomma sintetica.

tolto: Lo stesso trattamento puo' essere esteso con decreto Reale, su propostaaggiunto: Le industrie ammesse all'agevolazione del comma precedente sono determinate con decreto del Ministro per le finanzetolto: , ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art21 · fonte del testo