Art. 23 — Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati
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[1]Per le carni salate, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio del Regno soggetto a monopolio, e' conceduta la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale nella misura e per le quantita' stabilite con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze. Il decreto Reale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Con decreto Reale, da emanare ai sensi della, disposizione precedente, la stessa agevolazione puo' essere accordata ad altri prodotti esportati.
[3]Le disposizioni di questo articolo' non si applicano alle provviste di bordo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 8 novembre 1947
