Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 23 — Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952. Leggi il testo vigente →

[1](( Per le carni salate, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, i pesci e i prodotti del suolo commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, e' concessa la restituzione di parte del prezzo del sale acquistato o del diritto di monopolio pagato nella misura e per le quantita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

[2]Con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, puo' essere accordata la stessa agevolazione ad altri prodotti esportati.

[3]Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle provviste di bordo)).

Testo in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 8 novembre 1947. 38 parole tolte, 50 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per le carni salate, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate tolto: edaggiunto: , i condimenti per brodi e per minestreaggiunto: , i pesci e i prodotti del suolo commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio tolto: del Regno aggiunto: della Repubblica soggetto a monopolio, e' tolto: conceduta aggiunto: concessa la restituzione di parte del prezzo tolto: pagato per l'acquisto del sale aggiunto: del sale acquistato o del diritto di monopolio pagato nella misura e per le quantita' stabilite con decreto tolto: Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanzetolto: . Il decreto Reale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.aggiunto: , sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Con decreto tolto: Reale, da emanare ai sensi della, disposizione precedente, aggiunto: del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, puo' essere accordata la stessa agevolazione tolto: puo' essere accordata ad altri prodotti esportati.

Le disposizioni tolto: di questo articolo' aggiunto: del presente articolo non si applicano alle provviste di bordo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art23 · fonte del testo