Art. 23 — Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati
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[1](( Per le carni salate, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, i pesci e i prodotti del suolo commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, e' concessa la restituzione di parte del prezzo del sale acquistato o del diritto di monopolio pagato nella misura e per le quantita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
[2]Con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, puo' essere accordata la stessa agevolazione ad altri prodotti esportati.
[3]Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle provviste di bordo)).
Testo in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952
