Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 23 — Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1952 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →

[1]((Per le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, e' concessa la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale, nella misura e per la quantita' stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

[2]Con decreto Presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa agevolazione puo' essere accordata ad altri prodotti esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo)).

Testo in vigore dal 12 dicembre 1952 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952. 46 parole tolte, 55 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per le carni tolto: salate aggiunto: ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne tolto: o aggiunto: e di vegetali, i brodi condensati salati, aggiunto: i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparatetolto: , aggiunto: ed i condimenti per brodi e per minestretolto: , i pesci e i prodotti del suolo commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, e' concessa la restituzione di parte del prezzo tolto: del sale acquistato o del diritto di monopolio pagato aggiunto: pagato per l'acquisto del sale, nella misura e per tolto: le aggiunto: la quantita' stabilite con decreto del aggiunto: Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio tolto: di amministrazione dei monopoli di Stato aggiunto: dei Ministri.

Con decreto tolto: del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, aggiunto: Presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa agevolazione puo' essere accordata tolto: la stessa agevolazione ad altri prodotti esportati aggiunto: assimilabili a quelli innanzi indicati.

Le disposizioni tolto: del presente aggiunto: di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art23 · fonte del testo