Art. 23 — Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati
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[1]((Per le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, e' concessa la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale, nella misura e per la quantita' stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]Con decreto Presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa agevolazione puo' essere accordata ad altri prodotti esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.
[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo)).
Testo in vigore dal 12 dicembre 1952 al 1 gennaio 1973
