Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 73 — Altri casi di contrabbando
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →
Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo sali o tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'Amministrazione dei Monopoli.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973
