Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 73 — Altri casi di contrabbando

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Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo sali o tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'Amministrazione dei Monopoli.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art73 · fonte del testo